L. n.231
PARTE GENERALE
SEZIONE PRIMA
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 231/2001
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.
Secondo il Decreto, l’Ente è responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di Soggetti Apicali e/o di Sottoposti, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001.
La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il Reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO
La responsabilità amministrativa dell’Ente sorge solo per i Reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.
Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto – “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, da ultimo integrato con D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) e art. 25 del Decreto – Reati di “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, articolo da ultimo modificato con D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, da ultimo novellato con Decreto-Legge 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto – delitti aggiunti dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015);
- Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, reati introdotti dal D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409; modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D. Lgs. 125/2016);
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; delitti da ultimo modificati L. 206/2023);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, e da ultimo novellato con D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19);
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater I del Decreto, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7);
- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228 e da ultimo modificato con L. 199/2016);
- Abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, reati introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificati con L. 186/2014 e da ultimo dal D.lgs. Lgs. 90/2017 e dal D. Lgs. 195/2021);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, delitti introdotti con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.184 e da ultimo integrati con D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e con e modificati con D.L. 19/2024);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies del Decreto aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dalla L. 93/2023);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, articolo inserito dall’articolo 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’articolo 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dall’art. 2, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121e modificato dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 e da ultimo dal D. Lgs. 21/2018) e reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D. Lgs. n. 152/2006);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dall’art. 30, comma 4, della L. 161/2017 e da ultimo dal D.L. 20/2023);
- Delitti di Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto,introdotto dalla Legge 167/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto con L. 39/2019);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto, introdotto con D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, poi modificato con D. Lgs. 75/2020 e da ultimo novellato con D. Lgs. 156/2022);
- Reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto, introdotto con D. Lgs. 75/2020);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto, introdotto dall’ art. 3, comma 1, Legge 9 marzo 2022, n. 22);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del Decreto, introdotti dall’ art. 3, comma 1, Legge 9 marzo 2022, n. 22 e modificati dal D.L. 19/2024);
- Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146): l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché l’autoriciclaggio, il traffico di migranti, ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale se rivestono carattere di transnazionalità.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.
1.3 LE SANZIONI
Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- sanzioni pecuniarie (sino a euro 1.549.370);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell’illecito), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal Reato, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
1.4 L’INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LA SOCIETA’
La responsabilità dell’Ente sorge soltanto in occasione della realizzazione di un Reato da parte di soggetti legati a vario titolo all’Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.
Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente.
Sul significato dei termini ‘interesse’ e ‘vantaggio’, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del Reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell’Ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del Reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).
1.5 CONDIZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:
- l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
La mera adozione di tale documento, con delibera dell’organo amministrativo dell’ente stesso, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa dell’Ente, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.
Con riferimento all’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:
- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.
Con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:
- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.
A ciò si aggiunga che la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha introdotto, anche nel settore privato, una specifica disciplina relativa al sistema di tutela del soggetto che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing), attraverso la modifica dell’art. 6 del Decreto. La disciplina del c.d. whistleblowing è inoltre integrata dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
Si rimanda quindi alla Sezione 5 della presente Parte Generale per le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.
1.6 LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
Nella predisposizione del presente Modello, MARMO ARREDO ha tenuto conto e fatto riferimento alle Linee Guida approvate da Confindustria successivamente aggiornate.
Tra le altre cose, le Linee Guida sopra citate illustrano i principi a cui il sistema dei controlli aziendali deve essere informato per risultare efficace, ovvero:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione dei poteri e dei ruoli;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza.
SEZIONE SECONDA
2.1 MODELLO DI BUSINESS
La sede legale di MARMO ARREDO S.p.A. è ubicata in 35014 Fontaniva (PD), Viale dell’Industria n. 43.
MARMO ARREDO si occupa della trasformazione e commercio di marmi, graniti, pietre naturali e materiali compositi e quant’altro inerente al settore lapideo, edile e d’arredo e prodotti derivati. In particolare, l’attività svolta da MARMO ARREDO consiste nella realizzazione, posa in opera e commercializzazione di piani cucine, top bagno, pavimenti e rivestimenti.
MARMO ARREDO ha le seguenti tre unità locali:
Unità locale n. PD/2: ubicata in Tombolo, Via S. Antonio n. 66. Il sito è adibito ad unità produttiva. Il relativo fabbricato comprende, al piano terra, un’area destinata a laboratorio, produzione e magazzino (taglio, levigatura, imballaggio e spedizione) ed un blocco destinato a servizi per il personale nonché uffici di produzione. Al primo piano dell’edificio sono collocati gli uffici commerciali/amministrativi.
Unità locale n. PD/2: ubicata in Tombolo, Via S. Antonio n. 52. In particolare, l’unità locale è destinata a magazzino.
Unità locale MI: ubicata in Milano, Santa Tecla n. 3. Il sito è destinato a show-room.
MARMO ARREDO ha adottato modelli di comportamento per i quali:
- considera l’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente già nella fase progettuale;
- si pone l’obiettivo di utilizzare attrezzature e impianti tecnologicamente avanzati, mantenuti in perfetto stato, e per quanto possibile a basso consumo energetico;
- si propone quale obiettivo il continuo miglioramento della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente;
- per raggiungere tale obiettivo, quale parte integrante della propria organizzazione lavorativa, adotta un sistema di procedure a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, che valuta anche i fattori di rischio potenziali in caso di incidenti o in situazioni di emergenza.
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MARMO ARREDO
Il Modello di Governance di MARMO ARREDO e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.
Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, MARMO ARREDO ha privilegiato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo:
- Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto societario;
- Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri, è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all’Assemblea;
- Collegio Sindacale, organo collegiale di controllo composto di tre membri effettivi e due supplenti, cui spetta il compito di vigilare:
– sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento della stessa.
La Società ha altresì nominato una Società di Revisione a cui è demandato il controllo contabile.
2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MARMO ARREDO
L’organo dirigente è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione composto, al momento dell’adozione del Modello, da sei membri, di cui tre delegati.
La Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche funzioni dotate ciascuna di una o più aree di competenza e di autonomia gestionale.
In particolare, la struttura organizzativa aziendale è articolata nelle seguenti Funzioni, dipendenti dalla Direzione amministrativa, in persona del Consiglio di Amministrazione:
- Direzione Commerciale
- Direzione Tecnica/Acquisti
- Direzione Finanza, da cui dipende la Funzione Amministrazione e la Funzione Risorse Umane
- Direzione IT.
Ciascuna Direzione ha specifiche funzioni ed ambiti di operatività. I responsabili di funzione operano in base ad un sistema di deleghe di funzioni, anche se non sempre formalizzate per iscritto.
SEZIONE TERZA
3. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO
3.1 PREMESSA
MARMO ARREDO è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello.
Ciò, non solo perché l’adozione del Modello comporta l’esclusione della responsabilità amministrativa, ma principalmente perché convinta che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito aziendale, il rischio di commissione dei Reati.
La Società ha quindi avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e attraverso tale analisi e l’adozione e l’aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:
- rendere consapevoli coloro che operano in nome e per conto di MARMO ARREDO nelle aree di attività a rischio che la commissione di taluni illeciti può comportare sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da MARMO ARREDO, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali MARMO ARREDO intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un’azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.
Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, preceduta dalla delibera di nomina dell’Organismo di Vigilanza, (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
3.2 FUNZIONE DEL MODELLO
Il Modello si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.
In particolare, mediante l’individuazione delle Aree di Rischio e delle Attività Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da MARMO ARREDO in quanto (anche nell’ipotesi in cui MARMO ARREDO fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a MARMO ARREDO, grazie ad un’azione di monitoraggio delle Aree di Rischio e delle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.
Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle Aree di Rischio della Società vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l’adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l’individuazione – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da MARMO ARREDO – di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l’adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l’inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.
3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO
Premesso quanto sopra MARMO ARREDO ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.
Per la realizzazione del progetto, MARMO ARREDO ha provveduto a coinvolgere in attività di analisi e monitoraggio dell’attività aziendale tutti i Responsabili delle funzioni della Società, oltre che risorse esterne, provenienti dal settore giuridico, contabile-finanziario e della sicurezza sul lavoro.
Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:
1) mappatura degli ambiti aziendali di attività a rischio di Reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
2) valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;
3) nomina dell’OdV, ai sensi dell’articolo 6, comma1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda alla Sezione 4).
Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.
L’art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati espressamente richiamati dal Decreto.
Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” o “di rischio”.
Obiettivo di questa fase è stato l’analisi del contesto aziendale – l’analisi del modello di business (par. 2.1), del modello di governance in essere (par. 2.2) e dell’assetto organizzativo (par. 2.3) – per verificare dove (in quali settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di Reato previste dal Decreto.
Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei Reati disciplinati dal Decreto.
Inoltre, i controlli interni sono stati oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio ed, eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.
Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà aziendale di MARMO ARREDO, sono state effettuate interviste con i soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere (c.d. Key Officers).
Ogni Responsabile interessato ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle aree sensibili i propri collaboratori ai quali è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti.
A seguito delle attività svolte è stato predisposto un inventario dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:
- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli esistenti.
La mappatura delle Aree di Rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell’ambito applicativo del Decreto, così come evoluzioni processuali e/o organizzative di MARMO ARREDO, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di Reato.
3.4 STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e dalle seguenti singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di Reato contemplate nel Decreto:
Parte Speciale A | Reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto; |
Parte Speciale B | Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto; |
Parte Speciale C | Delitti di criminalità organizzata e reati transazionali ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto; |
Parte Speciale D | Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l’industria e il commercio ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto; |
Parte Speciale E | Reati societari indicati all’art. 25-ter del Decreto; |
Parte Speciale F | Delitti contro la personalità individuale indicati nell’art. 25-quater del Decreto e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato nell’art. 25-duodecies del Decreto e reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 25-terdecies del Decreto; |
Parte Speciale G | Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all’art. 25-septies del Decreto; |
Parte Speciale H | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori indicati agli artt. 25-octies e 25-octies1 del Decreto; |
Parte Speciale I | Delitti in materia di violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25-nonies del Decreto |
Parte Speciale L | Reati Ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto; |
Parte Speciale M | Reati Tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto. |
Con riferimento ai Reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto è stato valutato che il rischio relativo al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e sequestro di persona a scopo di estorsione, al Reato di stampa di monete o valori bollati falsi, al Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali, femminili, al Reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, al Reato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, al delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, al delitto di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ai Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ai Reati di contrabbando, ai delitti contro il patrimonio culturale ed ai Reati transnazionali è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.
È demandato al Consiglio di Amministrazione di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.
3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
Essendo il presente Modello “un atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
È peraltro riconosciuta al Consiglio di Amministrazione, ovvero a ciascun Amministratore Delegato la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.
Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.
Proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate anche dall’OdV di MARMO ARREDO ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni aziendali.
A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
SEZIONE QUARTA
4. ORGANISMO DI VIGILANZA
Una delle condizioni per esonerare la Società dalla responsabilità prevista nel Decreto è l’aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.
A tal proposito, l’Organismo di Vigilanza (anche “Organismo” o “OdV”, di seguito) è nominato dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere monocratico o collegiale. In ogni caso i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti in grado di assicurare all’Organismo i seguenti requisiti:
- Autonomia e indipendenza: tali requisiti sono assicurati dall’assenza di alcun riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale, oltre che dal fatto che l’Organismo non svolge compiti operativi, ed in caso di membro interno tali requisiti sono assicurati dalla composizione plurisoggettiva;
- Professionalità: intesa come bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- Continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di MARMO ARREDO;
- Onorabilità e assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.
La composizione dell’Organismo di Vigilanza è individuata in una struttura creata ad hoc e composta da un minimo di uno a un massimo di tre membri, di cui, solo in questo ultimo caso, al massimo un membro interno e da almeno un membro esterno con competenze specifiche negli ambiti oggetto dell’attività di vigilanza.
Non potrà essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.
I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di Reato.
In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi in relazione all’attività di vigilanza.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione in modo tale da garantire la sua piena autonomia e indipendenza.
L’Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Per l’espletamento dei compiti che gli sono assegnati, inoltre, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, ove ciò sia ritenuto necessario e/o opportuno, di consulenti esterni dotati di competenze tecniche e risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti che l’Organismo di Vigilanza definirà nelle sue linee guida generali e nei piani d’azione annuali. In tal caso, i consulenti svolgeranno le attività assegnate sulla base delle direttive ricevute dall’Organismo di Vigilanza stesso e sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità.
Per il suo funzionamento, l’Organismo di Vigilanza può dotarsi inoltre di un proprio Regolamento, comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza, se non monocratico, nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l’esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4.2 REPORTING DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Le tipologie di reporting che riguardano l’Organismo di Vigilanza sono descritte sinteticamente di seguito.
4.2.1 Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari
L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità ad esso connesse.
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a effettuare due tipologie di reporting:
- la prima nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda nei confronti del Collegio Sindacale.
L’Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei Dipendenti o di terzi o che abbia accertato l’Organismo di Vigilanza stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento alla tipologia di reporting sub a), l’Organismo di Vigilanza, inoltre, predispone periodicamente per il Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto avente ad oggetto l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica, le eventuali criticità emerse, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione.
Con riferimento alla tipologia di reporting sub b), l’Organismo di Vigilanza incontrerà annualmente il Collegio Sindacale, il quale può chiedere di ricevere copia della relazione annuale di cui al precedente paragrafo.
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, essere convocato in qualsiasi momento dal vertice aziendale o potrà, a sua volta, chiedere udienza in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.
4.2.2 Obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Il Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.
L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.
L’obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle funzioni e strutture ritenute a rischio di Reato. Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, sui Responsabili delle singole funzioni grava, oltre alle responsabilità derivanti dal proprio ruolo aziendale, l’obbligo di trasmettere all’Organismo di Vigilanza informazioni standardizzate e periodiche.
L’Organismo di Vigilanza deve comunque essere tempestivamente informato, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni del Modello e del Codice Etico.
Sintetizzando, all’Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse obbligatoriamente e prontamente:
- le segnalazioni relative a comportamenti che possono costituire una violazione, anche potenziale, delle regole e procedure stabilite nel Codice Etico e/o nel Modello;
- le segnalazioni inerenti alla possibile commissione di Reati previsti nel Decreto;
- le informazioni relative alle attività della Società che possono essere rilevanti per l’Organismo di Vigilanza nell’espletamento dei propri compiti (ad es. i report compilati dai Responsabili interni, le notizie relative ai cambiamenti organizzativi; gli aggiornamenti del sistema di deleghe, etc.);
- inoltre, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società, di Soggetti Apicali e/o Dipendenti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario, in particolare per i Reati ricompresi nel Decreto;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a Dipendenti, e/o Consulenti Esterni e/o Fornitori addetti alla manutenzione, e/o loro collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.
4.2.3 Modalità delle segnalazioni
Qualora i Destinatari del Modello desiderino effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate possono riferire al proprio diretto superiore o ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione, i quali indirizzeranno poi la segnalazione all’OdV.
Nel caso in cui la segnalazione non produca alcun esito, ovvero nel caso in cui il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore od ai soggetti sopra indicati per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all’OdV.
A tal fine sono istituiti “canali informativi dedicati” con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV.
Per quanto concerne le segnalazioni dirette all’OdV, le stesse potranno essere effettuate (i) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica odv@marmoarredo.com, (ii) tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o MARMO ARREDO, Viale dell’Industria n. 43, Fontaniva (PD) o (iii) utilizzando il cd. whistleblowing di cui alla Sezione Quinta, a cui si rimanda.
La Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2-bis, lett. c) del Decreto.
È fatto quindi espresso divieto alla Società di realizzare atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e dei soggetti che lo hanno coadiuvato nella segnalazione (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La violazione di tale divieto comporta l’irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che lo violano.
L’Organismo di Vigilanza dovrà altresì vigilare in modo da garantire i segnalanti, contro qualsiasi forma di ritorsione, diretta od indiretta, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell’OdV potranno comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato alla successiva Sezione Quinta.
SEZIONE QUINTA
5. IL WHISTLEBLOWING
La Società, per consentire ad ogni segnalante di comunicare un comportamento scorretto o comunque posto in essere in violazione delle disposizioni normative, senza temere ritorsioni e godendo della tutela della riservatezza, ha istituito un servizio interno di segnalazione whistleblowing, gestito dall’Organismo di Vigilanza della Società (il “Gestore del Whistleblowing”).
I Destinatari del Modello possono inviare le segnalazioni relative a violazioni del Modello, del Codice Etico e, più in generale della normativa vigente, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito lavorativo, al Gestore del Whistleblowing alternativamente in una delle seguenti modalità:
a) in forma scritta, in via informatica, mediante l’utilizzo di specifica piattaforma per le segnalazioni, alla quale si potrà accedere dal sito internet della Società, nella sezione dedicata al whistleblowing, utilizzando il seguente link https://marmoarredo.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links;
b) in forma orale, mediante l’utilizzo di specifica piattaforma per le segnalazioni, alla quale si potrà accedere dal sito internet della Società, nella sezione dedicata al whistleblowing, utilizzando il seguente link https://marmoarredo.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links;
c) attraverso un incontro diretto con il Gestore del Whistleblowing, che potrà essere richiesto dal segnalante in forma scritta od orale tramite la piattaforma e verrà fissato entro un congruo termine dalla richiesta.
Si precisa però che il Gestore del Whistleblowing è obbligato a non comunicare alla Società l’identità del segnalante, nonché qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, se non previo consenso del segnalante stesso.
Le tutele in materia di riservatezza si applicano anche con riferimento al facilitatore e alle persone menzionate nella segnalazione nonché al segnalato per tutta la durata del procedimento di istruttoria ad opera del Gestore del Whistleblowing in ragione della segnalazione.
La Società, in ogni caso non potrà sanzionare né tentare o minacciare di sanzionare l’autore della segnalazione e, quindi, non potrà licenziarlo, sospenderlo, demansionarlo, trasferirlo o sottoporlo ad ulteriori forme di atti di ritorsione, aventi effetto sulle sue condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
L’Organismo di Vigilanza vigila in merito al rispetto del divieto di misure ritorsive.
SEZIONE SESTA
6. SISTEMA DISCIPLINARE
La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
In generale, le violazioni possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Istituto in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
e possono essere classificate come segue:
- violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l’attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l’attuazione dello stesso.
Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.
6.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
In relazione ai Dipendenti, la Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.
L’inosservanza – da parte dei Dipendenti – delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.
Più in particolare, l’adozione, da parte di un Dipendente di MARMO ARREDO di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.
Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al Dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Al Dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le ore di retribuzione previste;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo.
Per quanto riguarda l’accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:
- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.
Più in particolare, sul presupposto dell’accertamento della violazione, e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata, il responsabile del personale individua – analizzate le motivazioni del Dipendente – la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.
La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.
I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell’evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.
È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL applicabile in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:
- l’obbligo – in relazione all’applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell’addebito al Dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell’infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell’audizione di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
- l’obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai rispettivi CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell’addebito;
- l’obbligo di comunicazione dell’adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal CCNL applicato, dalla scadenza del termine assegnato al Dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.
L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.
È inoltre fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:
- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.
Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile del personale comunica l’irrogazione di tale sanzione all’OdV, che provvede infine al monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI
L’inosservanza – da parte dei dirigenti – delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell’art. 7 della L. 300/1970.
In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- multa;
- sospensione dal lavoro;
- risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza preavviso.
L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 c.c.
Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c. o senza preavviso ai sensi dell’art. 2119 c.c..
Il responsabile del personale comunica l’irrogazione della sanzione all’OdV, che provvede infine al monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio Sindacale ovvero l’intero Consiglio di Amministrazione, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI
Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti Esterni e/o Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto nonché l’effettuazione di segnalazioni, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei relativi accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
6.5 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2-BIS, D. LGS.231/2001 (“WHISTLEBLOWING”)
Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. “Whistleblowing”), sono previste:
- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.
Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del Destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.
SEZIONE SETTIMA
7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1 INFORMAZIONE SUL MODELLO E SUL CODICE ETICO
La Società promuove la più ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nei protocolli ad esso connessi.
Il Modello è comunicato formalmente dall’Organismo di Vigilanza ad ogni componente degli organi sociali.
Il Modello è altresì formalmente comunicato a tutti gli Esponenti Aziendali mediante consegna di copia, eventualmente anche su supporto informatico, nonché mediante pubblicazione all’interno dei sistemi informativi aziendali e/o affissione in luogo accessibile a tutti.
Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate per il Modello (consegna a tutti i componenti degli organi sociali ed agli Esponenti Aziendali, affissione in luogo aziendale accessibile a tutti e pubblicazione sulla rete informatica aziendale) è messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.
L’Organismo di Vigilanza pianifica ed implementa tutte le ulteriori attività d’informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.
7.2 FORMAZIONE
In aggiunta alle attività connesse all’informazione dei Destinatari del Modello, la Società ha il compito di curarne la periodica e costante formazione ovvero di promuovere, monitorare e implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello, al fine di incrementare il rispetto dei valori etici all’interno della Società.
In particolare, i principi del Modello e quelli del Codice Etico sono illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (es. corsi, seminari, questionari ecc.) le cui modalità di esecuzione sono pianificate dal responsabile del personale.
Con riferimento al personale neoassunto, è prevista la consegna del Codice Etico e di materiale informativo aziendale, nonché un’accettazione che prescrive l’impegno di prendere visione del Modello 231 della Società.
L’Organismo di Vigilanza vigila sulla corretta e costante azione formativa dei Dipendenti e sulla diffusione del Modello, del Codice Etico e dei principi ivi enunciati.